[1]dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

[2]1. I membri dell'ufficio consolare ed i membri di famiglia sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza per quanto attiene alla registrazione degli stranieri e all'ottenimento del permesso di soggiorno. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, tagli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che non siano impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitino nello Stato di residenza una attivita' privata remunerata, ne' si applicano ai membri delle loro famiglie.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art46 · fonte del testo