[1]ARTICOLO XIII. (Composizione delle controversie)

[2]1. Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formera' oggetto di negoziati fra le Parti interessate. 2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artxiii · fonte del testo