[1]Composizione delle controversie.

[2]Ogni controversia fra due o piu' Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art10 · fonte del testo