AL CAPITALE 1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell'attivita' economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle societa' e dei cittadini di altre Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attivita' economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie societa' e ai propri cittadini ovvero alle societa' e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo. 2. Una Parte contraente puo' adottare e mantenere programmi relativi all'accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l'investimento all'estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell'attivita' economica nel settore dell'energia di altre Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti. 3. Le Parti contraenti nell'attuare programmi di attivita' economica nel settore dell'energia, atti a migliorare la stabilita' economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali. 4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce:

  • a)alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero
  • b)ad una Parte contraente di decidere misure:
  • i)per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui e' dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure
  • ii)per garantire l'integrita' e la stabilita' del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art9 · fonte del testo