E INCENTIVI FINANZIARI 1. Le Parti contraenti incoraggiano l'attuazione di nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti relativi all'efficienza energetica e alla tutela ambientale correlata all'energia, quali accordi di "joint ventures" tra gli utilizzatori dell'energia e gli investitori esterni (qui di seguito denominato "finanziamento di terzi"). 2. Le Parti contraenti si adoperano per sfruttare e promuovere l'accesso ai mercati di capitale privato e alle istituzioni finanziarie internazionali esistenti per favorire gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente connessa con l'efficienza energetica. 3. Le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni del Trattato sulla Carta europea dell'energia e gli altri loro obblighi giuridici internazionali, possono fornire incentivi fiscali o finanziari agli utilizzatori dell'energia per facilitare la penetrazione sul mercato di tecnologie, prodotti e servizi di efficienza energetica. Esse si adoperano in modo da garantire la trasparenza e ridurre al minimo la distorsione sui mercati internazionali.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~protocollo-art6 · fonte del testo