DELLA CONFERENZA DELLA CARTA 1. Tutte le decisioni adottate dalla Conferenza della Carta conformemente al presente protocollo sono adottate unicamente dalle Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia che sono Parti contraenti del presente protocollo. 2. La Conferenza della Carta si adopera per adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo, procedure per controllare e facilitare l'attuazione delle sue disposizioni, compresi obblighi di relazione e per individuare settori di cooperazione, conformemente all'articolo 9.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~protocollo-art10 · fonte del testo