[1]dei tossicomani

[2]1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento. 2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, e' auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art38 · fonte del testo