[1]di sorveglianza e ispezione

[2]Le Parti esigeranno:

  • a)che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformita' alla presente convenzione, abbiano le qualita' necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni delle leggi e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione,
  • b)che le autorita' amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantita' di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art34 · fonte del testo