[1]1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o piu' aziende di Stato.

[2]2. Le Parti:

  • a)eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;
  • b)sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si puo' effettuare la fabbricazione;
  • c)esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantita' di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sara' necessario un permesso periodico. 3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art29 · fonte del testo