nel settore dell'energia 1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali. 2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:

  • a)scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
  • b)trasferimenti di tecnologia;
  • c)partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
  • d)programmi di formazione tecnica;
  • e)dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze. 3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art13 · fonte del testo