nel settore dell'energia La cooperazione tra le Parti avra' per oggetto il favorire il ravvicinamento delle loro economie in materia di energie rinnovabili e non rinnovabili, convenzionali e non convenzionali, e di tecnologie volte ad un'utilizzazione efficiente dell'energia. La cooperazione in questo settore e' attuata essenzialmente mediante:

  • a)scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni congiunte;
  • b)trasferimenti di tecnologia;
  • c)studi preliminari e attuazione di progetti ad opera delle istituzioni e delle imprese competenti delle Parti;
  • d)partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
  • e)conclusione, se del caso, di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;
  • f)sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore;
  • g)programmi di formazione tecnica.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art17 · fonte del testo