[1]Energia

[2]1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a:

[3](a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a fonti di energia economicamente convenienti, affidabili e sostenibili; (b) riorganizzare e modernizzare i sottosettori di produzione, distribuzione e consumo dell'energia per ottimizzare la prestazione di servizi adeguati in termini di efficienza economica, di sviluppo sociale e di accettabilita' per l'ambiente; (c) favorire la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe per utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente secondo criteri di efficienza e di compatibilita' con la tutela dell'ambiente.

[4]2. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

[5](a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche e di infrastrutture adeguate in Sudafrica; (b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico del Sudafrica; (c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricita' e dei combustibili liquidi; (d) favorire lo sviluppo di capacita' a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica; (e) sviluppare forme nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture, in particolare per l'approvvigionamento energetico delle zone rurali; (f) favorire l'uso razionale dell'energia, soprattutto promuovendo l'efficacia dei sistemi energetici; (g) promuovere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente; (h) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art57 · fonte del testo