ARTICOLO VI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. Lo Staff College, i suoi fondi, beni, redditi e altre proprieta' saranno esenti da: a. tutte le imposte dirette; b. dazi doganali e divieti o restrizioni sugli articoli importati o esportati dallo Staff College per uso ufficiale. Resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione non saranno venduti in Italia, se non alle condizioni concordate con il Governo; c. dazi doganali e divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni delle sue pubblicazioni. 2. Lo Staff College sara' esente da imposte indirette, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale superiore ai limiti imposti dalla legislazione italiana. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti allo Staff College.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artvi · fonte del testo