(1) La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. (2) La convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. (3) Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario, che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art23 · fonte del testo