1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Sara' soggetta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Per quanto riguarda uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, la Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art58 · fonte del testo