(1) Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico: (a) dello Stato richiesto, se dette spese sono sostenute sul proprio territorio; (b) dello Stato richiedente, negli altri casi. (2) Le disposizioni di questo articolo non sono di ostacolo al recupero delle spese che gravano sul minore o sulle altre persone che ne sarebbero responsabili.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art22 · fonte del testo