Nulla nel presente accordo puo' mettere in discussione l'immunita' sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunita' sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo modalita' compatibili con il presente accordo.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~accordo-art15 · fonte del testo