di proprieta' di uno Stato 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la presente Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad altre navi non commerciali di proprieta' di uno Stato o da esso gestite e che beneficiano al momento delle operazioni di salvataggio, del diritto all'immunita' sovrana in base ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, a meno che questo Stato non decida diversamente. 2. Se uno Stato Parte decide di applicare la Convenzione alle sue navi da guerra o ad altre navi di cui al paragrafo 1, esso ne notifica in merito il Segretario Generale specificando le modalita' e le condizioni di tale applicazione.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art4 · fonte del testo