1. La presente Convenzione non si applica:

  • a)alle navi da guerra; oppure
  • b)alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure
  • c)alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate. 2. La presente Convenzione e' senza pregiudizi per le immunita' di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art2 · fonte del testo