Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio in banchina, sulla riva ed in mare, nonche' per l'assistenza nella navigazione, come pure per i servizi di pilotaggio, vengono forniti alle navi dell'altra Parte secondo il trattamento della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art3 · fonte del testo