1. Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni:

  • 1)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di.viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
  • 2)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni di trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto bilaterale e di transito;
  • 3)predisporre i modelli delle autorizzazioni previsti negli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
  • 4)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • 5)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • 6)esaminare l'opportunita' di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita' e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art23 · fonte del testo