[1]Investimenti e promozione degli investimenti

[2]La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:

[3]- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia; - fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne piu' agevolmente; - creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; - valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto; - istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.

[4]La cooperazione puo' estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art46 · fonte del testo