[1]e tutela degli investimenti

[2]1. La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare:

  • a)predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;,
  • b)fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne piu' agevolmente;
  • c)valutando l'opportunita' di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano;
  • d)istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti;
  • e)creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di acconti per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

[3]2. La cooperazione puo' estendersi anche all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie di base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art47 · fonte del testo