[1]1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

[2]- la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti); - gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali; - le traduzioni; - la formazione degli operatori culturali.

[3]2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo. 3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse. 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura. 6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

[4]- un dialogo continuativo tra le Parti; - scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti; - consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione; - azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro; - assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art71 · fonte del testo