• a)Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque giudici sono presenti.
  • b)Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei giudici presenti.
  • c)In caso di parita' di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce e' preponderante.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art8 · fonte del testo