richiesta per le decisioni Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di meno della meta' dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento di una decisione da parte del tribunale. In caso di parita' tra i voti, il voto del Presidente e' decisivo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vii-art8 · fonte del testo