[1]Articolo IX.

[2]1. Il presente Protocollo verra' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:
  • i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;
  • ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • iii)di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonche' della data in cui detta denuncia acquista efficacia;
  • iv)di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato;
  • b)trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~protocollo-artix · fonte del testo