• a)Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verra' considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del Paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.
  • b)Se tale violazione e' stata commessa durante una audizione di cui al precedente articolo 12, dinanzi ad una autorita' giudiziaria nazionale, si applichera' la legislazione nazionale del Paese cui appartiene la detta autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art13 · fonte del testo