• a)Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
  • b)I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula di procedura sia secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art11 · fonte del testo