Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art30 · fonte del testo