1. Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori di cui cura le relazioni a livello internazionale, o a uno o piu' di loro. 2. Questa dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, oppure, in un secondo tempo, il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art9 · fonte del testo