1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte avra' tuttavia facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo lo scadere del termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art10 · fonte del testo