1. Ogni Stato all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori delle cui relazioni pubbliche detto Stato e' incaricato a livello internazionale, oppure ad uno o a piu' tra di loro. 2. Questa dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata ricevuta la notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata ricevuta la notifica.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art12 · fonte del testo