1. La decodificazione prevista all'articolo 2, secondo capoverso, deve essere effettuata sia da un ufficiale di stato civile, sia da ogni altra autorita' dello Stato contraente in cui il documento e' utilizzato. 2. Al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione ad essa, ciascuno Stato contraente dovra' indicare le autorita' competenti di cui al capoverso primo, e depositare, presso il Segretario Generale della commissione Internazionale dello Stato civile, la traduzione nella sua lingua (o nelle sue lingue ufficiali) dei termini contenuti nella lista figurante all'annesso 2 della presente Convenzione. Tale traduzione dovra' esser approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale dello Stato Civile. 3. Ogni ulteriore modifica riguardo alla designazione delle autorita' competenti sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art3 · fonte del testo