1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del settimo mese successivo a quello di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la stessa avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello del deposito da questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art6 · fonte del testo