1. Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di documentazione relativi agli studi e diplomi dell'insegnamento superiore. 2. Gli Stati contraenti mireranno a promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni relative al riconoscimento di studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e dei meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organi nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali ed in particolari dall'Unesco.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art12 · fonte del testo