1. Gli Stati contraenti procederanno regolarmente tra loro ad ampi scambi di informazioni e di documentazioni relativi agli studi ed ai diplomi di insegnamento superiore. 2. Essi si sforzeranno di promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni utili, relative al riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali, ed in particolare dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art12 · fonte del testo