1. Il Comitato regionale elegge, per ognuna delle proprie sessioni, un Presidente ed adotta il proprio regolamento interno. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Il Comitato si riunira' per la prima volta tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. 2. Il Segretariato del Comitato regionale prepara l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato conformemente alle direttive che da esso riceve e alle disposizioni del regolamento interno. Esso inoltre e' di ausilio degli organi nazionali nell'ottenimento delle informazioni di cui questi ultimi necessitano nel quadro delle loro attivita'.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art11 · fonte del testo