(1) Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente. (2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta l'anno. Inoltre, il presidente puo' riunire il consiglio di propria iniziativa; esso deve pero' riunirlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell'Unione lo richieda.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art19 · fonte del testo