Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica, sara' costituita una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Governi, assistiti eventualmente da esperti. Un Segretariato permanente di detta Commissione verra' istituito a Mogadiscio.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art23 · fonte del testo