Nello spirito di collaborazione, che e' alla base del presente Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'esenzione dai dazi doganali per la esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere, navi, aeromobili ed autoveicoli, destinati ad essere impiegati nelle impianto e nell'esercizio di imprese produttive, nonche' il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art22 · fonte del testo