L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, dara' la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformita' del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili. I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta garanzia da parte dell'Istituto di emissione della Somalia. I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art21 · fonte del testo