[1]Articolo XXVIII

[2]L'Agenzia, su decisione del Consiglio, puo' concludere accordi complementari con uno o piu' Stati membri in vista dell'esecuzione delle disposizioni del presente Allegato nei confronti dello Stato o degli Stati membri considerati, come pure altri accordi destinati ad assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia e la salvaguardia dei suoi interessi.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxxviii · fonte del testo