[1]Articolo IX

[2]1. I beni acquistati conformemente all'articolo V o importati conformemente all'articolo VI non possono essere venduti o ceduti se non alle condizioni stabilite dagli stati membri che hanno concesso le esenzioni. 2. I trasferimenti di beni o di prestazioni di servizi effettuati sia fra la sede e gli stabilimenti dell'Agenzia, sia fra i vari stabilimenti dell'Agenzia, sia, per l'esecuzione di un programma dell'Agenzia, fra questi ultimi e un'istituzione nazionale di uno Stato membro, non sono sottoposti ad alcun onere ne' restrizione; ove necessario, gli Stati membri adottano ogni opportuna misura per l'esenzione o il rimborso di tali oneri o per togliere tali restrizioni.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artix · fonte del testo