Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno una piu' profonda conoscenza delle rispettive culture per mezzo dello scambio:

  • a)di libri e di pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione nonche' di microfilm a carattere esclusivamente culturale, artistico, scientifico e tecnico;
  • b)di esposizioni scientifiche e tecniche, di mostre d'arte, di libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
  • c)di trasmissioni radiotelevisive nel campo della cultura, dell'arte, della scienza e della, tecnica;
  • d)di film documentari;
  • e)di delegazioni scientifico-tecniche e culturali. Le Alte Parti contraenti inoltre concordano di organizzare periodicamente delle "settimane del film" oppure delle prime visioni di singoli film, allo scopo di divulgare i risultati conseguiti nell'arte cinematografica da parte dei due Paesi.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art9 · fonte del testo