Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno l'incremento numerico delle manifestazioni teatrali e musicali e, in particolare, delle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestra e di singoli artisti su basi commerciali nei rispettivi Paesi, l'acquisto e la vendita di film a soggetto e di dischi nonche' lo svolgimento di incontri e di gare tra sportivi italiani e sovietici.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art10 · fonte del testo