Le Alte Parti contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

  • a)della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione, nonche' di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
  • b)di mostre del libro;
  • c)di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;
  • d)di esposizioni scientifiche e tecniche;
  • e)di manifestazioni teatrali e musicali;
  • f)di trasmissioni radiofoniche e televisive, sempre nel campo della cultura, dell'arte, della scienza, della tecnica;
  • g)di scambi di film didattici, di informazione e di documentazione, nonche' di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime visioni di fila destinati alla divulgazione dei risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sara' particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-argentina. Agli scopi delle manifestazioni di cui sopra, le Alte Parti contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art8 · fonte del testo