1. Il CdS puo' proporre agli Stati Membri emendamenti alla presente Convenzione e ai Suoi Allegati. Lo Stato Membro che desideri proporre un emendamento, lo deve notificare al Direttore dell'AE. Il Direttore informa gli Stati Membri di tutte le eventuali proposte di emendamento cosi' notificate, almeno tre mesi prima della loro discussone nel CdS. 2. Qualsiasi emendamento proposto dal CdS entra in vigore tre giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati Membri la data di entrata in vigore di tutti gli emendamenti in questione.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art51 · fonte del testo