1. Le norme e le procedure dettagliate dell'OCCAR per l'acquisizione sono soggette regolamento adottato dal CdS sulla base delle proposte presentate dal Direttore dell'AE o dagli Stati Membri. Esse si applicano a tutti i contratti stipulati dall'OCCAR. 2. In quanto alla conduzione di programmi gestiti dall'OCCAR, e in particolare in relazione alle attivita' attinenti agli armamenti (ricerca, sviluppo, industrializzazione, produzione, introduzione in servizio) e supporto logistico durante il servizio, le norme contrattuali e le procedure devono essere conformi ai principi di acquisizione di cui agli Articoli da 24 a 30.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art23 · fonte del testo