1. Se uno degli Stati Membri desidera ritirarsi dalla Convenzione, le conseguenze di tale atto saranno esaminante in consultazione con gli altri Stati Membri. Qualora, al termine di tali consultazioni, lo Stato Membro in questione persista nel volersi ritirare, dovra' notificare il suo ritiro per iscritto al depositario che provvedera' ad inoltrare tale notifica agli altri Stati Membri e al Direttore. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. 2. Lo Stao Membro uscente deve adempiere a tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. Tali impegni sono valutati dagli Stati Membri. 3. I diritti e le responsabilita' dello Stato Membro uscente in materia di sicurezza, di liquidazione dei danni, di composizione delle controversie o di altri impegni rimasti in sospeso restano in vigore anche dopo il suo ritiro.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art56 · fonte del testo